Valutazione didattica
Scuola dell'infanzia
In tutti i plessi dell'Istituto, durante il corso dell’anno scolastico, la quotidiana osservazione intenzionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività, consente agli insegnanti di verificare e di valutare la maturazione, le competenze acquisite, le particolari inclinazioni ed esigenze di ogni alunno.
Si possono individuare tre momenti importanti del percorso di valutazione: iniziale (in ingresso), intermedia (primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre). La valutazione viene effettuata attraverso conversazioni, lavori individuali e di gruppo. I docenti inoltre verbalizzano i risultati delle esperienze didattiche e raccolgono gli elaborati dei bambini per valutare le abilità dimostrate dai bambini stessi attraverso le attività svolte in sezione e nei laboratori.
La valutazione del processo formativo è espressa al termine di ogni anno di frequenza attraverso una scheda nella quale si osservano:
- il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la scuola dell’infanzia si propone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l’apprendimento
- il grado di autonomia
- la conquista di una propria identità
- la partecipazione alle esperienze proposte
- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze.
La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’Infanzia dell'Istituto è volta ad osservare la capacità del bambino nel saper riconoscere il rispetto di sé e degli altri, nel saper accettare le regole di comportamento nei vari contesti, nel saper partecipare attivamente alle esperienze ludichedidattich utilizzando materiali e risorse comuni. I criteri di valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell'infanzia dell'istituto sono schematizzati nell'allegato.
Scuola primaria
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, ha subito, attraverso l’O.M. n°172 del 4/12/2020, modifiche sostanziali che consistono nell'eliminazione dei voti in decimi e nella valutazione di ciascuna competenza di ogni disciplina, per le diverse classi. La valutazione delle competenze si effettua tramite lo svolgimento di compiti di realtà e di osservazioni sistematiche cognitive.
La valutazione si esprime con giudizi descrittivi, tramite livelli prescritti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che sono specificatamente: LIVELLO AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, rispetto a 4 dimensioni così delineate: autonomia, tipologia della situazione (nota/non nota), le risorse mobilitate per portare a termine il compito, la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e permette di valorizzare gli apprendimenti dell'alunno stesso. Per la disciplina di Religione Cattolica, permane la valutazione con il giudizio sintetico.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. La valutazione periodica e finale è registrata digitalmente sul documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno), che i genitori possono visionare utilizzando l’apposita funzione del registro elettronico. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nei modi e nelle forme previsti per i cittadini italiani.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In particolare, in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, i docenti contitolari della classe, con adeguata motivazione in riferimento a interventi e strategie di recupero messe in atto, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline quando: il numero delle insufficienze è superiore a quello delle sufficienze il numero delle insufficienze è pari a quello delle sufficienze ma la media fra tutti i voti è inferiore a 5. La non ammissione viene deliberata all’unanimità.
Scuola secondaria di primo grado
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, come di seguito schematizzato:
10 ECCELLENZA | Conoscenze e competenze acquisite in modo organico, critico e trasferibili in altri contesti |
9 MOLTO ALTA | Conoscenze e competenze acquisite in modo approfondito e Personale |
8 ALTA | Conoscenze e competenze acquisite in modo completo e ordinato |
7 MEDIA | Conoscenze e competenze acquisite in modo discreto |
6 MEDIO-BASSA | Conoscenze e competenze acquisite in modo essenziale |
5 BASSA | Conoscenze e competenze acquisite in modo parziale |
4 MOLTO BASSA | Conoscenze e competenze acquisite in modo lacunoso |
Per l’assegnazione della valutazione relativa al primo e secondo quadrimestre si terrà conto dell’entità dei progressi registrati rispetto al livello di partenza di ciascun alunno e dei progressi fatti registrare in itinere. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale e per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La Scuola ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:
- alunni con disabilità certificata
- gravi motivi di salute, adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate
- gravi motivi di famiglia, di cui è stata informata la Dirigenza
- motivi sportivi, artistici, musicali, coreutici o di studio debitamente richiesti e certificati dall’ente di appartenenza o organizzatore
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- rientro nel paese d’origine per motivi legali e/o familiari
- stato di alunni nomadi e/o giostrai
- raggiunti limiti di età: se l’alunno ha compiuto i 13 anni e frequenta la prima, 14 anni e frequenta la seconda, 15 anni e frequenta la terza (considerando come data il 30 aprile dell’anno scolastico in corso)
- quarantena e/o isolamento fiduciario.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, esprime il voto in decimi di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.